1) AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE
Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo
svolgimento della libera professione secondo quanto di seguito disposto. L’articolo 508,
comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale
docente di svolgere la libera professione recita:
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
La nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005 recita:
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della
libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento
delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento
impartito.
L’attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:
• non sia di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
• sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
• sia coerente con l’insegnamento impartito.
Quest’ultima condizione, presente nella suddetta nota, è esplicativa del motivo per cui al
personale docente è consentito lo svolgimento della libera professione: la coerenza tra attività
svolta e insegnamento impartito, infatti, si pone come finalità “l’arricchimento” del docente in
modo da avere ricadute positive sulla sua azione didattica.
Le condizioni sopra elencate costituiscono degli aspetti vincolanti, senza la presenza delle quali
il docente non può svolgere l’esercizio di libere professioni.
Lo svolgimento dell’esercizio di tali attività può avvenire solo previa autorizzazione del
Dirigente scolastico, il quale deve vagliare la richiesta controllandone il rispetto dei criteri e
vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra illustrati.
Per quanto riguarda i docenti di diritto, possono svolgere la professione di avvocati ai sensi
dell’articolo 19 della legge n. 247/ 2012:
In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile
con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’ università, nelle scuole secondarie
pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
In questo caso, la coerenza con l’insegnamento impartito è stabilita per legge e riguarda
esclusivamente l’insegnamento di materie giuridiche.
Bisogna prestare attenzione alla differenza tra esercizio della libera professione e attività
professionale; quest’ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività incompatibili.
La differenza sta nel fatto che nella libera professione non si instaura un rapporto di
subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade
nell’attività professionale.
Si ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 669/96 e della
Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, non possono conferire direttamente incarichi
esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un’altra amministrazione e che eserciti
una libera professione.
Affinché, dunque, il personale docente a tempo pieno possa svolgere la libera professione devono
ricorrere le seguenti condizioni:
• l’attività non deve essere da pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione
docente;
• l’attività deve essere compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
• l’attività deve essere coerente con l’insegnamento impartito;
• l’attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
• l’attività, nel caso degli avvocati, può essere svolta solo se insegnano materie giuridiche.
Quanto ai docenti con rapporto di lavoro part-time con orario lavorativo non superiore al
50% di quello previsto dal CCNL, come leggiamo anche nella summenzionata nota MIUR
del 29 luglio 2005, essi possono svolgere anche le attività considerate incompatibili per i
docenti a tempio pieno, elencate nel comma 10 dell’articolo508 del Testo Unico
(D.l.von.297/94): attività commerciale; industriale e professionale. Non può, inoltre, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la
nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
2. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE NON
REGOLAMENTATA
Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo
svolgimento della libera professione non regolamentata secondo quanto sopra e di seguito
disposto.
Nelle norme di riferimento non è riportata come condizione vincolante l’iscrizione agli albi
professionali, che resta determinata per legge e non influisce sulla possibilità o meno del docente
di esercitare la libera professione ai sensi della Legge 4\2013. E’ possibile consultare l’elenco
delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) che ha riformato le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
L’elenco è distinto in tre sezioni:
• Associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi prestati dai soci
Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali
previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad
utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti,
anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il
codice di condotta e lo sportello per il consumatore)
• Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale
dei servizi prestati dai soci
Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte,
ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una
maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa.
• Forme aggregative
Sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse
associazioni professionali.
3. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
CONFERITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI
Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare la suddetta richiesta di
autorizzazione secondo quanto di seguito disposto.
Preliminarmente si evidenzia come il regime delle autorizzazioni trovi applicazione per tutto il
personale docente a tempo pieno, a nulla rilevando che il relativo contratto di lavoro sia a tempo
indeterminato o a tempo determinato: l’art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 non compie, infatti,
alcuna distinzione tra le due tipologie di personale, entrambe soggette al rispetto del principio
di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall’art. 98 Cost..
Ciò posto, si fa presente come la richiesta di autorizzazione debba contenere, quali requisiti
imprescindibili, l’indicazione dell’oggetto (non generico), la durata dell’incarico, l’ente
conferente, l’eventuale compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell’incarico;
si tratta, con tutta evidenza, di elementi fondamentali affinché l’Amministrazione possa compiere
le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Nel rilasciare l’autorizzazione le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i seguenti aspetti:
a) l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come l’art. 53,
comma 7, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dalla legge 190/2012 (c.d. legge
anticorruzione), stabilisca che: “Ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione verifica
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”;
b) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione extraistituzionale;
c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in considerazione
del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno
particolarmente intenso ed assorbente; d) le specificità attinenti la posizione del singolo
dipendente quali, ad esempio, incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti lo scarso
rendimento;
e) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico
esterno.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione non può considerarsi dirimente il carattere gratuito
dell’attività extraistituzionale, dal momento che risulta comunque necessario valutare caso per
caso l’incompatibilità con il rapporto di lavoro in essere: anche un’attività prestata a titolo
gratuito può, infatti, risultare particolarmente assorbente.
La valutazione degli elementi sopra indicati e, più in generale, il regime autorizzatorio, trovano
la propria ragion d’essere nell’esigenza di consentire un’adeguata ponderazione circa la
compatibilità dell’attività lavorativa extraistituzionale, per la quale viene richiesta
l’autorizzazione, con il corretto e puntuale espletamento della prestazione contrattualmente
dovuta dal dipendente, in ossequio a principi di rango costituzionale quali il principio di esclusività
della prestazione (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa
(art.97).
Da quanto sinora esposto emerge, peraltro, come l’autorizzazione allo svolgimento di attività
extraistituzionale non possa essere rilasciata una tantum, in via definitiva, ma debba avere una
durata connessa a quella dell’anno scolastico, stante la necessità di verificare, anno per anno, la
compatibilità delle attività extra lavorative richieste con gli obblighi derivanti dall’attività
scolastica.
Si tiene ad evidenziare, infine, come lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della
prescritta autorizzazione impedisca al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali,
ai sensi del già citato art. 53, comma 7, dovranno essere versati all’amministrazione di
appartenenza) e sia fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare in ordine alla
quale il Dirigente dovrà attivarsi tempestivamente, nel rispetto dei termini perentori fissati
dall’art. 55 bis del D. Lgs. 165 del 2001.
Sono comunque preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di
lavoro i seguenti incarichi:
– gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui
all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria
svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli,
tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per
lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo
professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito
dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro.
– gli incarichi che si svolgono durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un
impegno o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di
servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal
rapporto di lavoro o di impiego.
– gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di
compromissione dell’attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo
di incarichi conferibili o autorizzabili durante l’anno solare, se fissato
dall’amministrazione.
– gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà
dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono
nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o
richiesto dalla natura dell’incarico conferito d’ufficio dall’amministrazione.
– gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino
attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della
l. n.662/1996).
– comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non
è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma
6, lett. da a) a f‐bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell’Allegato
1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto
di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%,
è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di
comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento
successivo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente
a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività possono così sintetizzarsi:
• temporaneità e occasionalità dell’incarico purchè non dia luogo ad interferenze con l’impiego;
• la necessità che l’attività non sia svolta in conflitto con gli interessi della P.A. e con il principio
del buon andamento;
• la compatibilità dell’impegno lavorativo (attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di
servizio).
Risultano inoltre incompatibili tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione,
questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge. Inoltre, nel
caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o
inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di
comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
L’autorizzazione deve essere richiesta anche qualora l’incarico sia reso a titolo
gratuito.
4. IL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola regolata dall’art. 53 del D.Lgs
165 del 30/03/2001, dall’art.60 del DPR 3/1957 dall’art. 508 del D.Lgs 297/1994 è stata
recentemente riformata ad opera della L. 190 del 6/11/2012 e dalla L. 125 del 30/10/2013.
Inoltre, riguardo il regime di incompatibilità, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico cui hanno
partecipato Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza Regioni e Province Autonome,
l’ANCI e l’UPI, è stato formalmente approvato il documento contenente “Criteri generali in
materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”. Il personale docente, educativo e ATA della
Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti
relativi all’esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all’assunzione di cariche in
determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni. Il personale docente, educativo
e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è
soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e
all’assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.
L’articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:
• esercizio del commercio e dell’industria;
• impieghi alle dipendenze di privati;
• cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a
nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.
Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all’art. 61, nel caso di società
cooperative.
L’articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi
pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Per esercizio del commercio e dell’industria si intende ogni attività imprenditoriale e la
partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società
in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi
in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.
L’esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di
presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.
Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di
amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Il personale in part- time può svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo,
a condizione che non si determini una situazione di conflitto d’interesse con l’attività svolta dal
dipendente o non intacchi la funzionalità dell’amministrazione medesima ovvero le esigenze di
servizio. In tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in parttime che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente
potrebbe avere interesse (sia esso economico, “amicale” o di altra natura) a far trasferire alunni
dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa. Il decreto legislativo 165/01 conferma,
all’articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla
legge n.662/96:
“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267,
comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all’articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina”.
Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della
Scuola:
• non può svolgere attività imprenditoriale;
• non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
• non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;
• non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la
responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
• non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si
pregiudichino le esigenze di servizio.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri
divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell’ufficio
legale dell’USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene
equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.
Si riepilogano i casi di conflitto di interessi:
– gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di
assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla‐
osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.
– gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione,
relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo
all’individuazione del fornitore.
– gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura
economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di
assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
– gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio
precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza.
gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del
dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi
espressamente autorizzate dalla legge.
Gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine
dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di
cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre
disposizioni di legge vigenti.
Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53,
comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto
dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di
interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione, la competenza
della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o
svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il
conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art.
7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Fazzio
Personale scolastico
Docente