Gli esami integrativi non sono più obbligatori per il passaggio tra indirizzi della secondaria di secondo grado: la Sezione VII del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250, emanato ad aprile 2024, ha annullato l’articolo 4 del DM 5/2021 nella parte che imponeva l’obbligo generalizzato, richiamando il principio che gli esami “devono essere previsti da una legge” e valorizzando il diritto a percorsi flessibili in una fase evolutiva ancora in definizione per gli studenti.
L’effetto pratico è la ricollocazione delle scelte sui passaggi nel perimetro dell’autonomia didattica delle scuole, già delineata dall’articolo 4 del DPR 275/1999, con iniziative di recupero, sostegno e riconoscimento dei crediti calibrate sui percorsi individuali.
Quadro normativo e la svolta
Per anni i passaggi “orizzontali” erano regolati in modo disomogeneo: il DM 5/2021 aveva reintrodotto la linea dell’obbligo degli esami integrativi, in assenza del precedente fondamento legislativo dopo l’abrogazione dell’articolo 192, comma 2, del D.lgs. 297/1994, creando rigidità applicative e contenziosi interpretativi nelle scuole secondarie. Con la sentenza n. 3250/2024, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l’obbligo generalizzato, sottolineando che la scelta del percorso non può “cristallizzarsi” in adolescenza e che l’accesso al nuovo indirizzo va gestito senza barriere sproporzionate, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente.
Cosa cambia per studenti e scuole
Viene meno l’imposizione automatica dell’esame integrativo nei cambi d’indirizzo: le istituzioni scolastiche devono ora valutare i casi, riconoscere i crediti e programmare azioni di riallineamento (lezioni integrative, sostegno, verifiche) in tempi e modi flessibili, evitando che tutto si riduca a una prova unica e “decisiva” potenzialmente stressante. L’impostazione richiede procedure trasparenti e non discriminatorie, con personalizzazione dei percorsi e attenzione all’equivalenza delle competenze, come evidenziato dalle analisi tecniche successive alla pronuncia.
Autonomia didattica al centro
L’articolo 4 del DPR 275/1999 affida alle scuole il compito di garantire il “successo formativo” con strumenti di flessibilità didattica e organizzativa, inclusi recupero e sostegno per favorire i passaggi tra indirizzi e sistemi formativi, nel rispetto del diritto ad apprendere e della libertà di insegnamento. La sentenza consolida tale cornice: alle scuole spetta un ruolo “decisivo” nell’orientare gli studenti, nel riconoscere i crediti formativi e nel definire verifiche mirate, modulando gli interventi su archi temporali ampi e coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento.
Note operative
• Le comunicazioni di istituto dovranno esplicitare criteri di riconoscimento dei crediti e piani di riallineamento, in coerenza con PTOF e regolamenti interni, senza automatismi valutativi.
• Le famiglie possono attendersi percorsi personalizzati per il passaggio, non più condizionati da un esame obbligatorio ma da misure di accompagnamento e verifiche proporzionate al caso concreto.
• Restano fermi gli adempimenti sugli esami di idoneità, distinti dagli integrativi, come definiti dal DM 5/2021 per altri ambiti e ordini, non toccati dal punto annullato della sentenza.
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